La richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare, unitamente alla documentazione relativa ai requisiti è presentata (via internet tramite sito ministeriale https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/) allo Sportello unico per l’immigrazione (SUI) presso la Prefettura-UTG ufficio territoriale del governo competente del provincia di residenza dell’istante.
L’ufficio della Prefettura, ricevuto dalla Questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all’ingresso dello straniero nel territorio nazionale e verificata la presenza dei requisiti concede il nulla osta oppure un decreto di rigetto dello stesso.
Il rilascio del visto nei confronti del familiare ricongiunto per il quale è stato rilasciato il nulla osta famigliare è condizionato all’effettivo accertamento dell’autenticità, da parte del consolato ambasciata italiana, della documentazione dimostrante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute.
Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro centottanta giorni dalla domanda, non si tratta però di termine perentorio, pertanto nella pratica la scadenza è spesso disattesa.
Abrogata la disposizione secondo cui
“trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta familiare, il richiedente poteva ottenere il visto di ingresso presentandosi direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane”.
La richiesta di ricongiungimento familiare è rigettata se è dimostrato che il matrimonio o l’adozione hanno avuto luogo per il fine di consentire all’interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.
3 pensieri su “Domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare”
I commenti sono chiusi.