Separazione, divorzio e permesso di soggiorno

Permesso di soggiorno, cosa succede in caso di separazione ?

La separazione tra due coniugi stranieri non comporta automaticamente la revoca del permesso di soggiorno. Ecco come bisogna comportarsi

Il permesso di soggiorno in Italia si può ottenere anche per motivi familiari, ossia in caso di ricongiungimento familiare con il marito o la moglie che già ne sono possessori.

Ma se alla separazione consegue poi il divorzio?

Il presupposto indispensabile per ottenere il permesso di soggiorno è la convivenza unita alla fondatezza dei vincoli affettivi e di parentela del nucleo familiare. Se questi vincolo vengono a mancare, automaticamente decadono anche i presupposti che possono far concedere il permesso di soggiorno e quindi il cittadino straniero dovrà dimostrare di possedere altri requisiti per il rilascio di un nuovo permesso di soggiorno per altro titolo.

In ogni caso la separazione dei coniugi non prevede l’automatica revoca del permesso di soggiorno perché se concesso per motivi familiari può comunque essere convertito in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo o per studio a patto che il suo titolare abbia i requisiti necessari come ad esempio un contratto di lavoro oppure l’iscrizione ad un corso di studio che danno diritto ad un permesso di quel tipo.

Come ottenere la conversione del titolo di soggiorno ?

Per ottenere la conversione del permesso di soggiorno, il diretto interessato dovrà presentare la domanda utilizzando l’apposito kit di Poste Italiane, allegando la documentazione prevista per il tipo di conversione del titolo di soggiorno.

Inoltre se il matrimonio è stato registrato nel nostro Paese, anche la separazione e il divorzio seguiranno la legge italiana per il nostro territorio italiano, mentre se il matrimonio è stato celebrato all’estero e registrato in Italia, si dovrà attuare la procedura necessaria per la separazione e il divorzio in entrambi i Paesi, in base alle leggi in vigore in ciascuno di essi.

Differenza tra separazione di fatto, legale e divorzio

E comunque per la nostra legge coi sono differenze tra separazione di fatto, separazione legale e divorzio: la prima è prevista quando i coniugi interrompono la convivenza da soli, senza rivolgersi ad un giudice, e vivono come se fossero da soli.

Quindi non produce alcun effetto sul piano giuridico e non è sufficiente per il divorzio, ma può determinare la revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari.

La separazione legale, indipendentemente se sia consensuale o giudiziale, produce effetti sui rapporti personali e patrimoniali all’interno del nucleo familiare mentre il divorzio scioglie o fa cessare gli effetti civili del matrimonio.

Carta di soggiorno, permesso UE per i familiari

Carta di soggiorno per familiari, ecco le regole

Chi soggiorno da più anni in Italia potrà richiedere la carta anche per i familiari ricongiunti, a patto di rispettare le regole previste

I cittadini stranieri che vivono in Italia da tempo hanno la possibilità di richiedere la ‘carta di soggiorno’, ossia il permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo sia per loro che per i loro familiari.

Ma in questo secondo caso, è obbligatorio che i richiedenti siano in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità da almeno 5 anni, come ha specificato anche una sentenza del 2014 emessa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Quali sono i criteri per presentare la domanda ?

Il richiedente dovrà dimostrare di essere in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità da almeno 5 anni, presentare il certificato d’idoneità alloggiativa in Italia, dimostrare di avere la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo dell’assegno sociale per l’anno di riferimento, quindi per il 2016 pari a 5.825 euro e aver superato il test d’italiano oppure possedere un certificato valido di conoscenza della lingua italiana di livello non inferiore all’A2.

Requisiti del permesso UE di lungo periodo per i familiari

Se invece la richiesta è avanzata anche per i familiari, oltre alla regola dei 5 anni per il permesso di soggiorno, c’è l’obbligo per i familiari che hanno più di 14 anni di sostenere il test d’italiano, a meno che non siano in possesso del certificato di conoscenza della lingua italiana o se non rientrino tra i casi che vengono per legge esonerati dal test.

E comunque insieme alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo inviata per i familiari bisognerà dimostrare che il reddito è rispondente ai parametri richiesti per ottenere il ricongiungimento familiare.

Infine se la richiesta di questo particolare permesso di soggiorno viene presentata dai titolari di protezione internazionale, non è richiesto di sostenere il test d’italiano i di presentare il certificato dell’idoneità alloggiativa ma sarà sufficiente indicare il luogo di residenza.

Approfondimento : domanda di nulla osta per il ricongiungimento familiare

Domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare

La richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare, unitamente alla documentazione relativa ai requisiti è presentata (via internet tramite sito ministeriale https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/) allo Sportello unico per l’immigrazione (SUI) presso la Prefettura-UTG ufficio territoriale del governo competente del provincia di residenza dell’istante.

L’ufficio della Prefettura, ricevuto dalla Questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all’ingresso dello straniero nel territorio nazionale  e verificata la presenza dei requisiti concede il nulla osta oppure un decreto di rigetto dello stesso.

Il rilascio del visto nei confronti del familiare ricongiunto per il quale è stato rilasciato il nulla osta famigliare è condizionato all’effettivo accertamento dell’autenticità, da parte del consolato ambasciata italiana, della documentazione dimostrante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute.

Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro centottanta giorni dalla domanda, non si tratta però di termine perentorio, pertanto nella pratica la scadenza è spesso disattesa.

Abrogata la disposizione secondo cui

trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta familiare, il richiedente poteva ottenere il visto di ingresso presentandosi direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane”.

La richiesta di ricongiungimento familiare è rigettata se è dimostrato che il matrimonio o l’adozione hanno avuto luogo per il fine di consentire all’interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.